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L’attività di allevamento di animali esercitata da persone fisiche, in base alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, produce reddito agrario se è svolta con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno. La parte eccedente si considera reddito d’impresa. In entrambi i casi, se l’allevatore non opta per la determinazione analitica della componente d’impresa, la determinazione del reddito segue un criterio forfetario. |
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Il contribuente che ha versato tributi in misura inferiore a quella dovuta, o ha utilizzato in compensazione un credito non spettante, può regolarizzare questa violazione eseguendo spontaneamente il pagamento delle imposte ancora dovute, degli interessi di mora e della sanzione in misura ridotta. |
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In base al comma 1 dell’articolo 2 del DPR n. 322 del 22/07/98, le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le associazioni ad esse equiparate, tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), possono adempiere a questo dovere inoltrandola all’Agenzia delle Entrate, per il tramite di un ufficio postale, tra il 1° maggio ed il 30 giugno, ovvero, in via telematica, entro il 30 settembre.
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Il comma 104 della Legge 24/12/2007, n. 244, detta le regole per la determinazione del reddito dei contribuenti minimi. In particolare prevede che “il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni.” |
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Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti: |
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Le spese mediche sono detraibili se sostenute dal contribuente per sé stesso o per i propri familiari a carico.
Ad eccezione delle spese sostenute per portatori di handicap (righi E3, E4 e E5 del modello 730 o RP3, RP4 e RP5 del modello Unico PF), la detrazione spetta sulla parte della spesa sostenuta che eccede 129,11 euro.
L’importo delle spese da considerare ai fini del calcolo della detrazione è comprensivo di IVA o del costo della marca da bollo, ma solo se corrisposta dal contribuente. |
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L’articolo 42 della Costituzione afferma che “la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”; dello stesso tenore è l’articolo 835 del codice civile, quando afferma che, se ricorrono gravi e urgenti necessità, può essere disposta la requisizione di beni mobili o immobili, con pagamento di indennità al proprietario. |
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Come è noto, con le circolari n. 48/E del 17/11/2009 e n.11/E del 12/03/2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito ai lavoratori dipendenti di ruolo pubblico in servizio all’estero, ai lavoratori frontalieri e ai dipendenti di imprese multinazionali che detengono all’estero depositi e/o conti correnti ai fini dell’accredito dello stipendio o degli altri emolumenti derivanti dalla propria attività lavorativa e ai relativi obblighi inerenti il c.d. monitoraggio fiscale (obbligo di compilazione del modulo RW). |
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L’articolo 67, comma 1, lettera b), contempla due distinte ipotesi di plusvalenza:
- la prima realizzata mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, ad eccezione di quelli acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari. In questa ipotesi assume rilevanza un elemento temporale (cinque anni);
- la seconda scaturente dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. |
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L’art. 3, comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2009, n. 3779, e del 9 luglio 2009, n. 3790, hanno riconosciuto, ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, contributi a fondo perduto per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta e per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati. |
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