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  Bonus energetico e lavori “pluriennali”
08/02/2010
L’articolo 29 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, per consentire il monitoraggio dell’onere derivante dall’agevolazione fiscale concessa per la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sugli involucri degli edifici, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ha previsto l’invio, all’Agenzia delle Entrate, di una comunicazione per quegli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta.
L’adempimento non riguarda, quindi, gli interventi che sono iniziati e portati a termine nello stesso periodo d’imposta.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009 è stato approvato il modello di comunicazione per i lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.

 Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta, inoltre, dal 30 dicembre 2009 è disponibile, sul sito dell’Amministrazione finanziaria, il software da utilizzare per trasmettere i dati relativi a questi interventi.

La comunicazione riguardante i lavori che danno diritto alla detrazione d’imposta del 55%, avviati nello scorso anno e non ultimati entro il 31 dicembre 2009, potrà essere trasmessa in via telematica dal 4 gennaio 2010.

L’invio all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, deve avvenire entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori, pertanto, la comunicazione relativa alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione avviati nel 2009 e non ultimati entro lo stesso anno deve essere trasmessa entro il 31 marzo 2010.

Attenzione: E’ bene ricordare, inoltre, che i contribuenti, per beneficiare della detrazione del 55%, devono anche trasmettere all’ENEA, entro 90 giorni dal termine dei lavori, attraverso il sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, i dati relativi agli interventi effettuati.
 
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