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  Incumulabilità della detrazione per gli interventi di riqualificazione degli immobili
09/03/2010
A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico deve scegliere se beneficiare della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali, riconosciuti per i medesimi interventi.
L’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, prevede, infatti, che “a decorrere dal 1 gennaio 2009 gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi e fatto salvo quanto previsto dal comma 4”.

 Il successivo comma 4 prevede che “Gli incentivi di diversa natura sono cumulabili nella misura massima individuata, per ciascuna applicazione, sulla base del costo e dell’equa remunerazione degli investimenti, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di appositi rapporti tecnici redatti dall’Agenzia di cui all’articolo 4. ……”.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in riferimento all’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 115 del 2008 ha chiarito che la detrazione d’imposta del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e, di conseguenza, non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.

Il medesimo dicastero ha, inoltre, precisato che l’espressione “ulteriori contributi comunitari, regionali o locali”, contenuta nel richiamato articolo 6, comma 3, è riferita alle erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, sia in forma diretta (destinate a incidere sull’importo della spesa) sia indiretta (agevolazioni di altra natura, ad esempio, finanziamenti agevolati o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi), da parte della comunità europea, delle regioni o degli enti locali. Inoltre, in tema di incumulabilità, si registra che:

- il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, on. Daniele Molgora, nel question time che si è tenuto nei primi giorni di febbraio ‘10 davanti alla VI commissione Finanze della Camera dei Deputati, ha precisato che la detrazione Irpef del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica non è cumulabile neppure con lo sconto d’imposta del 19% concesso per gli interventi di manutenzione e restauro degli immobili vincolati. L’articolo 10, comma 1, del Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 prevede, infatti, la non cumulabilità della detrazione del 55% con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi.

- La circolare n. 36/E del 31 maggio 2007 aveva confermato l’impossibilità di fruire contemporaneamente del bonus sul risparmio energetico e di altre detrazioni riferibili agli stessi interventi, ad esempio lo sconto del 36% per le ristrutturazioni edilizie.
 
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