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In deroga alle regole di determinazione analitica della base imponibile stabilite dai primi otto commi dell'articolo 51 del TUIR, il comma 8-bis dispone che il reddito di lavoro dipendente prestato fuori dell'Italia, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base di retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto interministeriale.
In questi casi, pertanto, per quantificare il reddito imponibile non si tiene conto delle retribuzioni effettivamente corrisposte, né di eventuali benefit riconosciuti, in quanto tutto è ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale.
Questa normativa si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero, in base all'articolo 2 del TUIR continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia e non trova applicazione, qualora il contribuente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero. In questo caso, la normativa della convenzione prevale sulle disposizioni fiscali nazionali.
La norma richiede, per essere operativa, la stipula di uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e il collocamento del dipendente in uno speciale ruolo estero. Il requisito dell'esclusività è soddisfatto quando la prestazione di lavoro all'estero costituisce l'unica attività affidata al dipendente e non è quindi accessoria o strumentale rispetto allo svolgimento di mansioni in Italia (ad esempio, per compiere trasferte o missioni presso clienti stranieri, fiere o società collegate all'estero).
Il concetto di continuità si riferisce al fatto che l'incarico deve essere stabile, non di tipo occasionale. La continuità non riguarda il periodo di permanenza all'estero, infatti è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di dodici mesi.
Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all'estero, con l'espressione "nell'arco di dodici mesi", il legislatore non ha inteso far riferimento al periodo d'imposta, ma alla permanenza del lavoratore all'estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari.
Per l'effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all'estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi. In caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, i valori convenzionali individuati nelle tabelle allegate al decreto interministeriale devono essere divisi in ragione di ventisei giornate. Le retribuzioni convenzionali sono definite annualmente da un decreto interministeriale.
Per l’anno 2009 sono stabilite con il Decreto Interministeriale 28 gennaio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre per l’anno 2010 sono fissate dal Decreto Interministeriale 21 gennaio 2010. |